1. È istituita la provincia di Sulmona, nell'ambito della regione Abruzzo, con capoluogo Sulmona.
1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, sentita la regione Abruzzo, individua con proprio decreto i comuni che costituiscono la circoscrizione territoriale della nuova provincia.
1. Le prime elezioni degli organi della provincia di Sulmona hanno luogo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. Fino all'elezione degli organi di cui all'articolo 3, gli adempimenti necessari per la costituzione e il funzionamento della nuova provincia sono adottati da un commissario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.
2. Il commissario di cui al comma 1 resta in carica fino all'insediamento degli organi elettivi della nuova provincia.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministri competenti, con proprio decreto, sentita la regione Abruzzo, adottano i provvedimenti necessari alla istituzione nella provincia di Sulmona degli uffici periferici dell'amministrazione dello Stato, utilizzando il personale che, alla data del 1o gennaio 2006, ricopre un posto in organico nelle corrispondenti sedi relative alla provincia de L'Aquila.
2. I Ministri competenti provvedono alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale delle rispettive amministrazioni.
1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di inizio del funzionamento della provincia di Sulmona, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo e presso gli altri uffici ed organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia de L'Aquila e relativi a cittadini ed enti dei comuni di cui all'articolo 2 sono attribuiti alla competenza dei corrispondenti uffici ed organi della provincia di Sulmona.
1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia di Sulmona per il proprio funzionamento, il Ministro dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre dai contributi erariali ordinari destinati all'amministrazione provinciale de L'Aquila, in via provvisoria, la
1. Le spese per i locali e per il funzionamento dei nuovi uffici ed organi periferici dell'amministrazione dello Stato sono poste a carico del bilancio dei rispettivi Ministeri.
2. II Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.